Regolamento

Sport & Fun @ Piamprato

Norme Generali

L’ambiente di montagna nel quale vi trovate e le mutevoli condizioni naturali o artificiali che lo caratterizzano, nonché la pratica dello sci, costituiscono un rischio connaturato alla natura stessa dell’attività.
L’acquisto del biglietto e l’utilizzo degli impianti implicano la conoscenza di tali eventualità e l’accettazione di tutte le condizioni previste nel presente regolamento nonché l’opportuna applicazione del buon senso.

Non sarà possibile, per gli sciatori, rivalersi sulla Società per infortuni derivanti da incidenti determinati da una qualunque delle condizioni che sono parte integrante dello sci quali, a titolo indicativo: condizioni della superficie del terreno caratterizzata da discontinuità e irregolarità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni della battitura, dell’usura giornaliera, della caduta di altri sciatori e da una parziale battitura della pista a seguito di nevicata, nonché dalla presenza di piccole pietre e cumuli di neve artificiale secondo la normativa vigente (art. 6 Regolamento Regionale n. 2/1996).

Per quanto riguarda l’utilizzo delle piste da sci da parte degli sciatori si fa riferimento alla Legge Regionale nr 9 del 17 marzo 1992 e nr 27 del 15 novembre 2004.

Disposizioni per i viaggiatori
I viaggiatori devono rispettare le norme contenute nel presente Regolamento di esercizio per la parte
che li riguarda, e tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, sono impartite,
in circostanze speciali, dagli agenti dell’impianto.
I viaggiatori devono comportarsi in maniera da non arrecare pericolo o danni ad altre persone.
Si elencano le principali disposizioni per i viaggiatori.
1) I viaggiatori devono munirsi del prescritto titolo di viaggio prima di servirsi dell’impianto. Il biglietto
deve essere esibito al personale su richiesta.
2) L’ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall’ordine di presentazione alla
partenza salvo che per il personale di servizio, gli incaricati della sorveglianza e gli addetti al
soccorso.
3) I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi sia
nelle stazioni che in linea nonché le particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono
impartite dal personale dell’impianto.
4) E’ vietata la salita alle persone in evidente stato di alterazione delle condizioni psicofisiche ovvero
quelle non sufficientemente protette in relazione alle condizioni climatiche ambientali, quelle
portanti oggetti che impediscono una agevole utilizzo dei dispositivi di traino, nonché quelle che
per il loro stato o il loro comportamento possano pregiudicare la sicurezza propria e degli altri
viaggiatori, disturbare i viaggiatori e turbare l’ordine pubblico.
5) E’ vietato ai viaggiatori di parlare agli agenti addetti all’impianto, tranne che per necessità di
servizio.
6) Ai viaggiatori è vietato:
• seguire una pista diversa da quella tracciata;
• volteggiare e tenere un comportamento scorretto;
• agganciarsi o sganciarsi dai traini lungo il percorso di risalita;
• lanciare lateralmente od in alto il traino all’atto dello sgancio;
• oltrepassare la zona di sgancio al termine della salita;
• discendere con gli sci lungo la pista di risalita;
• attraversare la pista di risalita;
• fumare nelle stazioni e lungo la pista di risalita.
7) I viaggiatori devono:
• alla partenza della stazione a valle mettersi nella posizione indicata dall’agente;
• allontanarsi rapidamente dalla pista dopo lo sgancio alla stazione a monte;
• abbandonare il traino in caso di caduta e liberare rapidamente la pista;
• non accedere, fuori dagli itinerari stabiliti, nelle aree di partenza e di arrivo, nonché nelle zone
ove le funi hanno un franco ridotto dal suolo;
• tenere ben conto della posizione in cui deve avvenire lo sgancio.
8) I viaggiatori dotati di snowboard devono, durante il tragitto, mantenere il piede posteriore non
attaccato alla tavola.
9) I viaggiatori che non osservino le disposizioni precedenti saranno ritenuti responsabili degli
eventuali danni arrecati all ‘esercente, agli al tri viaggiatori ed a terzi.
10) Il viaggiatore che non sia pratico del sistema di trasporto dell’impianto deve avvertire il personale
dell’impianto e richiedere le istruzioni del caso. Su richiesta degli interessati il personale
provvederà a rallentare la velocità dell’impianto o a fermarlo.
11) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio della sciovia devono essere inviati
all’U.S.T.I.F. al seguente indirizzo: Ministero dei Trasporti, D.G.M.C.T.C., Ufficio Speciale per i
Trasporti ad Impianti Fissi (USTIF) del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, Strada Cebrosa 27,
10136 TORINO ustif-torino@pec.mit.gov.it e all’ Unione Montana Valli Orco e Soana Piazza XXV
Aprile 2, 10085 Pont Canavese (TO) unionemontana.valliorcoesoana@pec.it con l’indirizzo preciso
del reclamante, senza del quale saranno considerati anonimi e non si darà ad essi alcun seguito,
ovvero inviati all’Esercente al seguente indirizzo: Associazione Pianeta Neve, Via Roma 51, 10080
Ronco Canavese (TO).
12) I trasgressori delle disposizioni, regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di
appositi comunicati affissi dall’Esercente sia nelle stazioni sia in linea, la cui inosservanza può
recare serio pregiudizio all’incolumità dei viaggiatori e degli agenti o rechi danno agli impianti,
saranno deferiti all’ autorità giudiziaria dagli agenti responsabili dell ‘esercizio, qualora il fatto
integri una delle ipotesi di reato, previste dagli artt. 432 e 650 del codice penale.

Regolamento di biglietteria

  1. L’acquisto del biglietto comporta la conoscenza e l’accettazione incondizionata del “Regolamento di biglietteria”.
  2. Il “Regolamento di biglietteria” fa espresso riferimento ai tariffari esposti al pubblico che devono essere considerati come parte integrante del presente regolamento.
  3. Tutti i biglietti emessi sono validi durante il normale orario di esercizio degli impianti di risalita e sono soggetti alle “Disposizioni per i viaggiatori”; sono acquistabili presso la biglietteria dell’ Associazione Pianeta Neve
  4. Tutti i biglietti sono strettamente personali e non cedibili. Ogni abuso ne comporterà il ritiro immediato e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Si ricorda agli utilizzatori degli impianti di risalita gestiti dall’Associazione Pianeta Neve che, ai sensi del D.P.R. 753 del 11.07.1980: coloro che utilizzano biglietti nominativi di altra persona sono punibili ai sensi degli artt.494 C.P. (sostituzione di persona) e 640 C.P. (truffa); ugualmente punibili sono i titolari del biglietto che ne consentono l’illecito utilizzo. In questi casi, ferme le conseguenze sanzionatorie, lo skipass verrà ritirato e non più restituito. Il cliente deve sempre portare con sé il documento o il giustificativo che ha dato diritto a una riduzione delle tariffe sull’acquisto dello skipass, tale documento così come lo skipass, in caso di richiesta, dovrà essere presentato agli addetti al controllo presenti sugli impianti per verificare la regolarità del titolo di trasporto.
  5. Tutti i biglietti acquistati non sono rimborsabili, nemmeno parzialmente, né sostituibili per alcun motivo anche per impossibilità di utilizzo da parte dell’acquirente; la validità e la durata del biglietto non possono essere variate dopo l’acquisto. Il cliente è tenuto a controllare la correttezza del resto e dello skipass consegnato in quanto non si accettano reclami successivi all’acquisto.
  6. Nel caso di smarrimento degli skipass si applicano le seguenti regole: il duplicato viene emesso se é rintracciabile tramite il numero dello skipass originale acquistato; non verrà in alcun caso rimborsata la cauzione dello skipass.
  7. Le tessere che consentono di ottenere delle tariffe agevolate (Tessera Socio Pianeta Neve) sono strettamente personali; ne consegue che l’acquisto del biglietto deve essere effettuato esclusivamente dal titolare munito di documento d’identità. Tali tessere hanno validità nella stagione invernale 2018/2019 e possono essere emesse una volta sola nel loro periodo di validità. In caso di smarrimento potranno essere riemerse previo pagamento della cauzione di un nuovo supporto e di € 2,00 quali spese di segreteria; la tessera smarrita verrà bloccata e anche se ritrovata, non potrà più essere utilizzata e la cauzione non verrà restituita.
  1. L’autocertificazione della data di nascita e dello stato di famiglia non è ritenuta documento idoneo per ottenere le tariffe scontate per le quali sarà sempre necessario presentare il documento richiesto (art.2 del D.P.R. n. 445/2000).
  2. Assicurazione: i biglietti giornalieri e stagionali sono acquistabili con l’assicurazione solo se viene richiesta al momento dell’emissione, non è possibile richiedere l’assicurazione successivamente. L’acquisto dell’assicurazione comporta la conoscenza e l’accettazione delle condizioni assicurative, che sono a disposizione del cliente presso i punti vendita.
  3. I disabili che presentano un certificato che attesti una disabilità pari o superiore al 70% avranno diritto alla tariffa scontata al 50% sui biglietti, estendibile anche all’eventuale accompagnatore.
  4. L’Associazione Pianeta Neve si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di decidere i periodi e gli orari di apertura e chiusura degli impianti e delle piste. I prezzi degli skipass sono stabiliti indipendentemente dal numero degli impianti e delle piste aperte nel periodo di validità dello skipass.
  5. I prezzi potranno subire variazioni in caso di interventi straordinari di ordine fiscale o valutario
  6. L’Associazione Pianeta Neve si riserva di adeguare le tariffe e le normative in corso di stagione.
  7. Informativa – D. Lgs. 196/03: presso le biglietterie e il sito internet www.pianeta-neve.it sono consultabili gli elenchi dei responsabili e il testo aggiornato delle informative Privacy.

Regolamento per l’utilizzo di impianti e piste

Nell’esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato, come previsto dall’art. 8 della legge 363/2003.
Art. 32 comma 10:
in occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con esclusione dei soggetti individuati dall’organizzazione, di
sorpassare i limiti segnalati, di sostare sulla pista di gara o percorrerla.
Art. 32 comma 12:
In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell’utente delle disposizioni del presente articolo
il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.
Art. 32 comma 13:
È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.
Art. 35 comma 5 lettera K:
Salvo quanto previsto dalla legge penale, nei confronti degli utenti delle piste in possesso di un titolo di viaggio
(skipass) ovvero che siano in possesso di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona
diversa è applicata una sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00.
Art. 35 comma 7:
il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha la
facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l’esibizione dei titoli di viaggio. In caso di
esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa è sempre disposto
l’immediato ritiro dello stesso.
DECALOGO DELLO SCIATORE
Allegato 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2005
Regole di carattere comportamentale, previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, che dovranno
essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e
penale.
1. Rispetto per gli altri
Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni
2. Padronanza della velocità e del comportamento
Ogni sciatore deve tenere una velocità ed un comportamento adeguati alla propria capacità nonché
alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all’intensità del traffico.
3. Scelta della direzione
Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il
pericolo di collisione con lo sciatore a valle.
4. Sorpasso. Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle,
sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
5.Immissione ed incrocio. Lo sciatore che si immette su una pista o che risorte dopo una sosta, deve assicurarsi
di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra
secondo indicazioni.
6. Sosta. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità.
La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista il più presto
possibile.
7. Salita. In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto
ai bordi della stessa.
8. Rispetto della segnaletica. Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in
particolare l’obbligo del casco per i minori di 18 anni.
9. Soccorso. Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.
10. Identificazione. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità.